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Italia: ammortizzatori sociali e "patto di servizio"

category italia / svizzera | lotte sindacali | opinione / analisi author Thursday September 10, 2015 23:50author by Donato Romito & Maurizio Galici - Alternativa Libertaria/FdCA Report this post to the editors

il Jobs Act colpisce ancora

Entrerà in vigore nel 2016 il decreto sugli ammortizzatori sociali che si porta dentro 2 gravi novità: niente Cassa integrazione se l'azienda chiude e introduzione del "patto di servizio", che obbliga il lavoratore ad accettare un lavoro, un piano di formazione o di reinserimento lavorativo se non vuole perdere l'integrazione salariale.


Italia: ammortizzatori sociali e "patto di servizio"


Prosegue la decretazione governativa prevista dal Jobs Act.

Dopo i provvedimenti che hanno introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, che hanno messo fine all'art.18 dello Statuto dei Lavoratori (ora si chiama "tutela reale contro il licenziamento illegittimo" in cui la reintegra diventa un caso eccezionale ed il giudice non ha più la possibilità nè di valutare giuridicamente la sanzione e nemmeno di sancire in via discrezionale l'ammontare dell'indennità risarcitoria), che hanno modificato l'art.2103 del Codice Civile dando luogo al demansionamento dei lavoratori e che hanno introdotto i controlli a distanza..., è arrivato venerdì scorso il decreto in materia di ammortizzatori sociali che entrerà in vigore nel 2016 e che si porta dentro 2 gravi novità: niente Cig se l'azienda chiude e introduzione del "patto di servizio".

Il decreto prevede -in sintesi- che a partire dal 2016, sia la CIG (Cassa Integrazione Guadagni ordinaria) sia la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) potranno esserci sempre e soltanto in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ma mai in caso di cessazione di tutta l'impresa o di un ramo d'azienda.

I lavoratori coinvolti sono quelli con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti con contratto professionalizzante. Sono esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.

I lavoratori devono possedere un'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni nell'unità produttiva richiedente, salvo richieste di CIG dovute ad eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Viene confermato l'importo dell'integrazione pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le Ore di Lavoro Non Prestate (OLNP).

La durata complessiva è fissata a 24 mesi in un quinquennio mobile. Si dimezza nel caso di stipula di contratti di solidarietà. Sale a 30 mesi nel caso di imprese industriali ed artigianali dell'edilizia, nel settore delle escavazioni e nel settore della lavorazione dei materiali in pietra.

Il contributo addizionale a carico delle imprese sale proporzionalmente al crescere dell'utilizzo della CIG/Cigs: il 9% della retribuzione OLNP fino a 52 settimane di CIG in uno o più interventi concessi; il 12% oltre le 52 settimane e fino a 104; il 15% oltre il limite di 104 settimane.

Viene confermato che i periodi di Cig/Cigs danno luogo alla contribuzione figurativa utile a fini pensionistici.

Il pagamento della Cig/Cigs è effettuato dall'azienda a cui viene rimborsato dall'Inps o conguagliato con eventuali contributi dovuti.

Viene introdotto un punitivo "patto di servizio" quale condizione di fruizione della Cig/Cigs da parte dei lavoratori nei casi di riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50%. In questo caso i lavoratori devono recarsi presso i Centri per l'Impiego per la stipula di un "patto di servizio personalizzato" con cui il lavoratore si impegna ad accettare eventuali proposte di lavoro o di formazione e reinserimento lavorativo, pena la decadenza del diritto all'integrazione salariale.

Restano possibili i contratti di solidarietà per evitare i licenziamenti nelle imprese che dovendo ridurre l'orario fino al 60% ricorrono alla Cigs. Per ogni lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non potrà superare il 70% nell'intero periodo di applicazione del contratto di solidarietà.

Allo stato attuale le somme necessarie determinate nel patto Stato-Regioni sono esigue e l'INPS, in ogni caso non anticipia più, dovendo recuperare dalle varie Regioni svariati milioni di euro.

Restano dunque in applicazione le indicazioni della Circolare Ministeriale Tesoro/Lavoro del 1 agosto 2014 che consentono poca disponibilità a erogazioni a go-go come negli anni passati.

Tenendo conto di queste ristrettezze, le aziende -prima di attivare nuove richieste di CIG- hanno ormai consolidato la prassi, con l'avallo dei sindacati, di chiedere ai lavoratori la firma di una dichiarazione liberatoria che preveda -in caso di mancata erogazione- che il lavoratore nulla abbia a pretendere dall'azienda.

Si completa così -almeno per l'impianto normativo- la decretazione prevista dalla Legge delega 183/2014 (il famigerato Jobs Act).

Il numero 183 porta decisamente male ai lavoratori: un altro famigerato intervento legislativo anti-operaio, il Collegato Lavoro del 2010 (governo Berlusconi) aveva il 183.

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